Titolo I
Art. 7
Organi dell'Agenzia
In vigore dal 1 nov 2019
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore, scelto in base all'alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'Agenzia, in seguito a chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscono l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti parlamentari delle due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.
b) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. I componenti effettivi e supplenti devono essere in possesso del requisito di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelto tra i dirigenti di ruolo, di livello non generale, iscritti nell'elenco di cui all', comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è collocato fuori ruolo.
2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il compenso del Direttore e dei componenti del collegio dei revisori.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;74#art-7