Titolo I

Art. 10

Entrate dell'Agenzia

In vigore dal 8 lug 2018
1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite: a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attività istituzionali dell'Agenzia, determinate con legge; b) dalle somme di provenienza dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEAGA e del FEASR; c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento. 2. Non costituiscono entrate, ai sensi del comma 1, le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione «Aiuti e ammassi comunitari» da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro, sono determinate le modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;74#art-10

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