Titolo I
Art. 13
Beni e dotazioni finanziarie dell'Agenzia
In vigore dal 8 lug 2018
1. L'Agenzia è dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività, che includono quelli di cui all', comma 3.
2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;74#art-13