Titolo I

Art. 15

Sistema informativo agricolo nazionale

In vigore dal 1 nov 2019
1. Il SIAN è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). 2. Al fine di raggiungere una maggiore semplificazione amministrativa e una ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie il Ministro con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare ulteriori servizi, da realizzare nel SIAN ai sensi del comma 1. 3. L'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN per i compiti previsti all', comma 5, lettere a), b), c), d), ed e). 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116. 5. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento previsti dalla normativa dell'Unione europea, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori riconosciuti si avvalgono dei servizi del SIAN. 6. Nell'ambito dei compiti di cui all', comma 3, lettera a),, il Ministero assicura che i servizi del SIAN siano a disposizione degli utenti e, sulla base di apposite convenzioni, delle pubbliche amministrazioni interessate, incluse le regioni e gli altri enti territoriali. 6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6, il Ministero, l'AGEA, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli organismi pagatori sono rispettivamente titolari, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dei dati e documenti dagli stessi formati e caricati a qualsiasi titolo sul SIAN nell'esercizio delle proprie funzioni. 6-ter. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e del codice dell'amministrazione digitale: a) i fornitori e gli eventuali terzi aventi causa rendono disponibili in via esclusiva al Ministero, ad AGEA, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e agli organismi pagatori i dati raccolti o formati nel loro interesse o su loro incarico, che contribuiscano a qualsiasi titolo all'implementazione del SIAN; b) è fatto divieto ai terzi fornitori di servizi ed eventuali terzi aventi causa dai soggetti di cui al comma 6-bis di divulgare o, comunque, utilizzare, per qualsiasi finalità, i dati presenti nel SIAN ai quali essi abbiano accesso nello svolgimento delle proprie funzioni. 6-quater. Resta salva la possibilità per AGEA, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli organismi pagatori di accedere al SIAN e di operare e sviluppare lo stesso al fine di esercitare le funzioni agli stessi attribuite. È fatta comunque salva in ogni caso la possibilità per i CAA di utilizzare i dati presenti nel SIAN ai quali abbiano accesso su mandato delle imprese agricole, per lo svolgimento delle attività di assistenza alle medesime imprese.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;74#art-15

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