Titolo I

Art. 2

Funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

In vigore dal 1 nov 2019
1. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, così come individuate all', per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 2. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo di coordinamento, individuate all', ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 3. L'Agenzia assicura altresì, nell'esercizio delle sue funzioni di organismo pagatore, il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi. A tal fine l'Agenzia garantisce che nessun funzionario ha contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che nessun funzionario svolge uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Il bilancio dell'Agenzia contiene due distinte rubriche, una per l'organismo di coordinamento ed una per l'organismo pagatore, che costituiscono distinti centri di responsabilità amministrativa e di costo. 4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116. 5. L'Agenzia prosegue la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi già afferenti all'AIMA, soppressa con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;74#art-2

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