Art. 6
Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
In vigore dal 24 feb 2018
1. All' della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell'Autorità di sistema portuale e, su designazione di quest'ultimo, dal rappresentante dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorità di sistema portuale, fermo restando il diritto di voto limitato a uno dei componenti dell'autorità marittima e nelle sole materie di propria competenza.»;
b) al comma 1-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si applicano i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2.»;
c) al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: «componenti» sono inserite le seguenti: «e, qualora le designazioni non pervengano entro il suddetto termine, il Comitato di gestione è comunque regolarmente costituito con la metà più uno dei componenti. È sempre consentita la designazione successiva fino a quando il Comitato di gestione non è regolarmente costituito e fino al completamento di tutte le designazioni.»;
d) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.» e dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di cui al comma 1, lettere b), c) e d) coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. I componenti nominati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il regime di inconferibilità opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico.»;
e) al comma 5, la lettera a), è sostituita dalla seguente: a) adotta il documento di pianificazione strategica di sistema, il piano regolatore portuale e gli adeguamenti tecnico-funzionali di cui all', comma 5;
f) al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) approva, su proposta del Presidente, trenta giorni prima della scadenza del piano vigente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche. Il primo piano deve essere approvato dal Comitato di gestione entro novanta giorni dal suo insediamento»;
g) al comma 5, lettera f), dopo la parola: «q)» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 6-bis, lettera c-bis)»;
h) al comma 5, lettera g), il numero: «11» è sostituito dal seguente «10»;
i) al comma 5, lettera m), il segno: «.», è sostituito dal seguente: «;»;
l) al comma 5, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) delibera il Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli .»;
m) al comma 6, le parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a)» sono soppresse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;232#art-6