Art. 10
Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
In vigore dal 24 feb 2018
1. All' della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «20 settembre 1934, n. 2011» sono inserite le seguenti: «, ove non ricomprese nella circoscrizione delle Autorità di sistema portuale,»;
b) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente: «1-quinquies.
A seguito dell'esercizio dei poteri del comandante del porto previsti dall'articolo 81 del Codice della navigazione e dall'articolo 209 del relativo Regolamento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscono in società cooperativa. Il funzionamento e l'organizzazione di tale società sono soggette alla vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;232#art-10