Art. 5
Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
In vigore dal 24 feb 2018
1. All' della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14-quinquies»;
b) al comma 2, le parole: «tutti» e «, salvo quelli riservati agli altri organi dell'AdSP ai sensi della presente legge» sono soppresse;
c) al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e)-bis può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui all', comma 4»;
d) al comma 3, lettera f), il numero: «11» è sostituito dal seguente «10»;
e) al comma 3, dopo la lettera m), è inserita la seguente:
«m-bis) insedia e convoca l'Organismo di partenariato della risorsa mare, dopo averne nominato i componenti designati ai sensi dell'articolo 11-bis;»;
f) al comma 3, lettera n), le parole: «delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché» sono soppresse e dopo le parole «commi 1 e 3;» sono inserite le seguenti: «, nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza»;
g) al comma 3, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
«s-bis) adotta, previa delibera del Comitato di gestione, sentita la Commissione consultiva, sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati dalle imprese di cui agli e dell'organico del soggetto di cui all'articolo 17, il Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli ;
h) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Il Piano di cui al comma 3, lettera s-bis), soggetto a revisione annuale, ha validità triennale e ha valore di documento strategico di ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi in porto e non produce vincoli per i soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni di cui agli , fatti salvi i relativi piani di impresa e di traffico. Sulla base del Piano, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale adotta piani operativi di intervento per il lavoro portuale finalizzati alla formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale.
3-ter. Per il finanziamento dei piani operativi di intervento per il lavoro portuale di cui al comma 3-bis, l'Autorità di sistema portuale può destinare una quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma 15-bis, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;232#art-5