Art. 3

Modifiche all'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84

In vigore dal 24 feb 2018
1. All'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «a» e «da» sono soppresse; b) al comma 1, lettera b) la parola: «rilevo» è sostituita dalla seguente «rilievo»; c) al comma 1, lettera c), le parole: «di rilascio delle concessioni per periodi fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni,» sono soppresse e, infine, il segno: «.», è sostituito dal seguente: «;»; d) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) rilascio delle concessioni per periodi di durata fino a quattro anni, previo parere della Commissione consultiva di cui all' e sentito il Comitato di gestione, determinando i relativi canoni.»; e) al comma 2, le parole: «presso un comune» sono sostituite dalle seguenti: «in un comune».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;232#art-3

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Modifiche all'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Art. 3 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorita' portuali.) — Testo vigente | Portale Normativo