Art. 3
Modifiche all'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84
In vigore dal 24 feb 2018
1. All'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a» e «da» sono soppresse;
b) al comma 1, lettera b) la parola: «rilevo» è sostituita dalla seguente «rilievo»;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «di rilascio delle concessioni per periodi fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni,» sono soppresse e, infine, il segno: «.», è sostituito dal seguente: «;»;
d) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) rilascio delle concessioni per periodi di durata fino a quattro anni, previo parere della Commissione consultiva di cui all' e sentito il Comitato di gestione, determinando i relativi canoni.»;
e) al comma 2, le parole: «presso un comune» sono sostituite dalle seguenti: «in un comune».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;232#art-3