Art. 2

Modifiche all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

In vigore dal 24 feb 2018
1. All' della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, la parola: «portuali» è sostituita dalla seguente: «portuale»; b) al comma 1, lettera f) la parola: «Jonio» è sostituita dalla seguente: «Ionio»; c) al comma 2, dopo le parole: «dall'articolo 22, comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169» e dopo le parole: «2-bis» sono soppresse le parole: «del presente articolo»; d) al comma 2-bis, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) il trasferimento di un porto a una diversa Autorità di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel cui territorio hanno sede le Autorità di sistema portuale di destinazione e di provenienza.»; e) al comma 4, lettera c), le parole: «, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse; f) al comma 4, lettera e), dopo la parola: «circoscrizione» sono aggiunte le seguenti parole: «, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la gestione delle attività inerenti le funzioni sul demanio marittimo le Autorità di sistema portuale si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);»; g) al comma 4, lettera f), la parola: «promuove» è sostituita dalle seguenti: «promozione e coordinamento di»; h) il comma 13 è soppresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;232#art-2

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