Art. 14
Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169
In vigore dal 24 feb 2018
1. All'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, dopo le parole: «dal comitato portuale» sono inserite le seguenti: «o dall'autorità marittima» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei medesimi porti, fino all'approvazione dei piani regolatori di sistema portuale, sono ammesse varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti, purchè la loro adozione da parte del Comitato di gestione avvenga entro il 31 dicembre 2019. Le varianti localizzate:
a) prevedono interventi di natura infrastrutturale e improcrastinabili, il cui ritardo rappresenta un ostacolo alla sicurezza e allo sviluppo del porto ovvero influisce sul corretto utilizzo di fondi nazionali ed europei caratterizzati da scadenze di esecuzione e di spesa;
b) sono finalizzate anche alla qualificazione funzionale del porto;
c) sono sottoposte al medesimo procedimento previsto per l'approvazione delle varianti-stralcio di cui all', comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa intesa con il comune interessato, che si esprime entro sessanta giorni. Decorso detto termine l'intesa si intende acquisita».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;232#art-14