Art. 67

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 27 gen 2018
1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli del presente decreto si provvede con le risorse di cui all', comma 585, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 dicembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando
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Disposizioni finanziarie (Art. 67 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.) — Testo vigente | Portale Normativo