Art. 67
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 27 gen 2018
1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli del presente decreto si provvede con le risorse di cui all', comma 585, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 dicembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217#art-67