Art. 63
Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 27 gen 2018
Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. Il comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: «1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217#art-63