Art. 66
Disposizioni di coordinamento e finali
In vigore dal 27 gen 2018
1. Nel decreto legislativo n. 82 del 2005, ad eccezione degli , comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all'articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71», «regole tecniche stabilite dall'articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Linee guida».
2. Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall', comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell', comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il suddetto personale conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico dell'AgID.
3. Il rinvio all'articolo 68 comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 82 del 2005, si intende riferito all', comma 1, rispettivamente alle lettere l-bis) e m-bis).
4. All', comma 3, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole «l'attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396» sono sostituite dalle seguenti: «le attestazioni e le dichiarazioni di nascita ai sensi dell', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e la dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonché la denuncia di morte prevista dall' del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285».
5. L'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall', comma 12, del presente decreto, dall', comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.».
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti le modalità e i tempi per la confluenza dell'elenco di cui all', comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012 in una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni che non risultino già iscritte nell'elenco di cui all', comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nella sezione speciale di cui al presente comma. A decorrere dalla data fissata nel suddetto decreto, ai fini di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 179 del 2012, si intende per pubblico elenco anche la predetta sezione dell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005.
7. All' della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 492, dopo la lettera a-bis), è inserita la seguente:
«a-ter) spese per investimenti finalizzati all'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui all', comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativi allo sviluppo software e alla manutenzione evolutiva, ivi compresi la progettazione, la realizzazione, il collaudo, l'installazione e l'avviamento presso l'ente locale di software sviluppato ad hoc o di software pre-esistente e reingegnerizzato, la personalizzazione di software applicativo già in dotazione dell'ente locale o sviluppato per conto di altra unità organizzativa e riutilizzato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
1. interventi finalizzati all'attuazione delle azioni relative alla razionalizzazione dei data center e all'adozione del cloud, nonché per la connettività; allo sviluppo di base dati di interesse nazionale e alla valorizzazione degli open data nonché all'adozione delle piattaforme abilitanti; all'adozione del nuovo modello di interoperabilità; all'implementazione delle misure di sicurezza all'interno delle proprie infrastrutture e all'adesione alla piattaforma digitale nazionale di raccolta dei dati;
2. interventi finalizzati all'attuazione delle restanti azioni contenute all'interno del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.»;
b) al comma 493, dopo le parole «alle lettere 0a), a-bis),» sono inserite le seguenti: «a-ter),»;
c) il comma 585 è sostituito dal seguente: «585. Per la realizzazione delle azioni e delle iniziative, nonché dei progetti connessi e strumentali all'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile. Nell'ambito delle funzioni assegnate, il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all' del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, provvede all'utilizzo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale.».
8. Al fine di garantire l'interoperabilità e lo scambio di dati tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati, di cui all', comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, e l', comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute.
Storico versioni
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