Art. 17
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 27 gen 2018
Modifiche all' del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: «Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale»;
b) al comma 1:
1) all'alinea, secondo periodo, le parole «ciascuno del predetti soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna pubblica amministrazione»;
2) alla lettera j), dopo le parole «dei sistemi di» sono inserite le seguenti: «identità e domicilio digitale,» e dopo le parole «e fruibilità» sono aggiunte le seguenti: «nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis»;
3) dopo la lettera j) è inserita la seguente: «j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all', comma 1, lettera b).»;
c) al comma 1-quater:
1) i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «1-quater. È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all', comma 2.
Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale.»;
2) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di ciascuna amministrazione»;
d) al comma 1-sexies le parole «ai commi» sono sostituite dalle seguenti: «al comma» e le parole «e 1-quater» sono soppresse;
e) dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente: «1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217#art-17