Art. 22

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 27 gen 2018
Modifiche all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da «se ad essi» fino a «elettronica qualificata.» sono sostituite dalle seguenti: «se sono formati ai sensi dell', comma 1-bis, primo periodo.»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.»; c) al comma 2, le parole «con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata» sono soppresse; d) al comma 4, dopo le parole «dei commi 1,» sono inserite le seguenti: «1-bis,».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217#art-22

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