Art. 23
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 27 gen 2018
Modifiche all' del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 2-bis dell' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217#art-23