Art. 27

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 27 gen 2018
Modifiche all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, le parole: «, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo,» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale» sono soppresse; b) al comma 3: 1) all'alinea, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»; 2) alla lettera a), dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»; 3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale.»; c) al comma 3-bis: 1) prima del primo periodo è inserito il seguente: «Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato.»; 2) al primo periodo, dopo le parole «comma 3 possono» è inserita la seguente: «anche»; 3) al secondo periodo, le parole «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Con le Linee guida». d) al comma 4, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»; e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217#art-27

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