Art. 29
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 27 gen 2018
Modifiche all' del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica, le parole «e di» sono sostituite dalle seguenti: «e dei»;
b) al comma 1, le parole «di cui all' e i soggetti di cui all'articolo 44-bis» sono sostituite dalle seguenti: «e i conservatori di documenti informatici, iscritti nell'elenco di cui all', comma 6,»;
c) al comma 3:
1) il primo periodo è soppresso;
2) al secondo periodo, le parole «Il certificatore» sono sostituite dalle seguenti: «Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata», dopo le parole «ecceda i limiti» è inserita la seguente: «eventualmente» e le parole da «o derivanti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell', comma 3, a condizione che limiti d'uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall', comma 3-bis».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217#art-29