Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 27 gen 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione; Visto l' della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, il comma 3; Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell' della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale; Visto l' del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; Visto il regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell', del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 5 ottobre 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 ottobre 2017; Acquisito il parere della commissione parlamentare per la semplificazione e delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017; Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti: «l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;»; l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall' del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;»; 2) la lettera n-ter) è sostituita dalla seguente: «n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;»; 3) dopo la lettera n-ter) è aggiunta la seguente: «n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica;»; 4) alla lettera s), dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica» e le parole «e al destinatario» sono sostituite dalle seguenti: «e a un soggetto terzo»; 5) alla lettera aa), dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica», dopo le parole «dispositivi per la» è inserita la seguente: «sua» e dopo la parola «creazione» sono inserite le seguenti: «nonché alle applicazioni per la sua apposizione»; 6) dopo la lettera ee) è inserita la seguente: «ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71.»; b) al comma 1-ter, dopo le parole: «recapito certificato» sono aggiunte le seguenti: «qualificato ai sensi degli , numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217#art-1

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