Art. 9
Modifiche all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 27 gen 2018
Modifiche all'articolo 6-ter del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica, le parole «degli indirizzi» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali»;
b) al comma 1, le parole «degli indirizzi» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali» e le parole «gli indirizzi di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «i domicili digitali»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «al comma 1» sono inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi».
2. Dopo l'articolo 6-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese). - 1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.
3. Al completamento dell'ANPR di cui all', AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR.
Art. 6-quinquies (Consultazione e accesso). - 1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.
2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee guida.
3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, è vietato l'utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all', comma 2.
4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217#art-9