Art. 10
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 27 gen 2018
Modifiche all' del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: «Diritto a servizi on-line semplici e integrati»;
b) prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all', comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.»;
c) al comma 1, le parole «dei soggetti giuridici» sono sostituite dalle seguenti: «degli utenti», le parole «i propri servizi per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «on-line i propri servizi» e le parole da «e livelli di qualità» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica»;
d) il comma 2 è abrogato;
e) al comma 4, le parole «gli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all',».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217#art-10