Art. 5
Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 27 gen 2018
Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: «Identità digitale e Domicilio digitale»;
b) prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all', comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale.»;
c) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti di cui all', comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.»;
d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis, chiunque ha la facoltà di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall'elenco di cui all'articolo 6-quater.
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis.
1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida.»;
e) il comma 2 è abrogato;
f) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all', comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.
Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale.»;
g) al comma 4-bis le parole «di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all', comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis» e le parole «ai cittadini stessi» sono sostituite dalle seguenti: «agli stessi»;
h) al comma 4-ter le parole «e conservato» sono sostituite dalle seguenti «ed è disponibile»;
i) al comma 4-quinquies:
1) al primo periodo, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1-ter»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217#art-5