Art. 8
Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 27 gen 2018
Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica, le parole «degli indirizzi PEC» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali»;
b) al comma 1, le parole «la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui all', comma 2», le parole «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,» sono soppresse e le parole «degli indirizzi di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali»;
c) al comma 2, secondo periodo, le parole «Gli indirizzi PEC» sono sostituite dalle seguenti: «I domicili digitali»;
d) il comma 3 è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217#art-8