Art. 4
Tributi relativi all'agricoltura montana e alla proprietà e gestioni collettive
In vigore dal 31 dic 2017
Tributi relativi all'agricoltura montana
e alla proprietà e gestioni collettive
1. Ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale e in considerazione degli svantaggi naturali e demografici dei comuni montani, la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nel rispetto delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con riferimento ai tributi erariali devoluti, può prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni anche totali in materia di tasse e tributi relativi all'agricoltura e alle attività di trasformazione dei prodotti della stessa, a favore anche delle consorterie e delle altre forme di proprietà o gestione collettiva operanti nel settore agro silvo pastorale.
2. Gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalla Regione e dagli enti locali della stessa o attuati da soggetti di rilevanza pubblicistica operanti nella stessa, sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-20;184#art-4