Art. 7

Norma sulla neutralità finanziaria

In vigore dal 31 dic 2017
1. Qualora siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, sono adottate, con le modalità previste dallo Statuto speciale ai sensi dell'articolo 48-bis, le misure atte ad assicurare la neutralità finanziaria delle predette normative nei confronti della Regione e dei suoi enti locali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-20;184#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norma sulla neutralità finanziaria (Art. 7 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale.) — Testo vigente | Portale Normativo