Art. 2
Istituzione dei tributi e autonomia nella determinazione delle aliquote
In vigore dal 31 dic 2017
Istituzione dei tributi e autonomia
nella determinazione delle aliquote
1. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea, la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste può, con propria legge, nelle materie rientranti nella potestà legislativa ad essa spettante e in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, istituire tributi propri con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione.
2. La Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, relativamente ai tributi erariali per i quali la legislazione statale ne prevede la possibilità e il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, può modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni nonché deduzioni, entro il limite massimo dell'imposizione stabilita dalla normativa statale.
3. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al precedente comma sono esclusivamente a carico del bilancio regionale e non comportano alcuna forma di compensazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-20;184#art-2