Art. 2

Istituzione dei tributi e autonomia nella determinazione delle aliquote

In vigore dal 31 dic 2017
Istituzione dei tributi e autonomia nella determinazione delle aliquote 1. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea, la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste può, con propria legge, nelle materie rientranti nella potestà legislativa ad essa spettante e in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, istituire tributi propri con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione. 2. La Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, relativamente ai tributi erariali per i quali la legislazione statale ne prevede la possibilità e il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, può modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni nonché deduzioni, entro il limite massimo dell'imposizione stabilita dalla normativa statale. 3. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al precedente comma sono esclusivamente a carico del bilancio regionale e non comportano alcuna forma di compensazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-20;184#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Istituzione dei tributi e autonomia nella determinazione delle aliquote (Art. 2 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale.) — Testo vigente | Portale Normativo