Art. 3

Tributi locali

In vigore dal 31 dic 2017
1. Nell'esercizio della propria competenza in materia di finanza locale e negli ambiti di propria competenza, la Regione può istituire nuovi tributi locali. 2. La legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario statale, disciplina criteri, modalità e limiti di applicazione nel proprio territorio di tutti i tributi locali istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge in relazione alle peculiarità territoriali ed ai contesti economici-sociali di riferimento, definendone le modalità di riscossione e con facoltà di consentire agli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, di modificarne le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-20;184#art-3

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