Art. 1
Finalità
In vigore dal 31 dic 2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;
Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall' della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Vista la proposta della Commissione paritetica, approvata nella riunione del 23 giugno 2017;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 14 luglio 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Finalità
1. Il presente decreto dispone norme in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale. Esso è adottato in considerazione del disposto degli articoli 44, 117 commi 2 e 3 e 119 della Costituzione, degli articoli 12, 14, 50 comma 5, e 51 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nonché dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenendo presenti gli svantaggi strutturali permanenti propri del territorio montano, la particolare dimensione della finanza regionale rispetto alla finanza pubblica complessiva e le funzioni che la Regione effettivamente esercita, con particolare riguardo a quelle in materia di finanza locale, e agli oneri da essa sostenuti nell'assolvimento delle funzioni proprie, trasferite e delegate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-20;184#art-1