Art. 3
Autorità nazionale competente per l'applicazione delle disposizioni
In vigore dal 4 gen 2018
Autorità nazionale competente per l'applicazione
delle disposizioni
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) è l'Autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento nonché per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto.
2. Si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;191#art-3