Art. 3

Autorità nazionale competente per l'applicazione delle disposizioni

In vigore dal 4 gen 2018
Autorità nazionale competente per l'applicazione delle disposizioni 1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) è l'Autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento nonché per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto. 2. Si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;191#art-3

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Autorità nazionale competente per l'applicazione delle disposizioni (Art. 3 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo.) — Testo vigente | Portale Normativo