Art. 6
Violazioni degli obblighi degli organismi di gestione aeroportuale derivanti dagli articoli 8, 9 e 10 del regolamento del regolamento.
In vigore dal 4 gen 2018
1. Il gestore aeroportuale che, in violazione dell' del regolamento, non effettua la notifica ivi prevista è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
2. Il gestore aeroportuale che, in violazione dell', paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento, non organizza l'accesso ai piani di volo secondo le modalità ivi previste è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
3. Il gestore aeroportuale che viola gli obblighi previsti dall', paragrafo 2, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;191#art-6