Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 4 gen 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 33;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e in particolare l', recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria;
Visto il regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, e in particolare l'articolo 15 che impone agli Stati membri di determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del medesimo regolamento;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);
Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell' della legge 9 novembre 2004, n. 265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»);
Visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»);
Visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»);
Visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità»);
Visto il regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo;
Visto il regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 1034/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010;
Visto il regolamento (UE) n. 1035/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura dei servizi della navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010;
Visto il regolamento (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/1006 della Commissione, del 22 giugno 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 255/2010 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all', paragrafo 1;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione 10 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ferma l'applicazione delle norme penali, reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 255/2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, di seguito denominato «regolamento».
2. Il presente decreto non si applica alle operazioni e all'addestramento militari. Gli aeromobili militari, tuttavia, che operano nell'ambito del traffico aereo generale, sono soggetti alle misure di gestione dei flussi del traffico aereo (Air Traffic Flow Management), di seguito ATFM, quando operano o intendono operare nello spazio aereo o in aeroporti nei quali si applicano le predette misure.
3. Le sanzioni di cui al presente decreto non si applicano qualora le violazioni siano state poste in essere per garantire il rispetto degli interessi essenziali di difesa e sicurezza dello Stato previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 549/2004.
4. Nel caso di violazioni delle disposizioni previste dal regolamento da parte del fornitore militare dei servizi della navigazione aerea, l'Autorità di cui all' interessa il Ministero della difesa per l'accertamento della sussistenza, nel caso concreto, delle esigenze di garanzia degli interessi essenziali di cui al comma 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;191#art-1