Art. 4
Violazioni degli obblighi delle unità ATS derivanti dagli articoli 6, 10 e 11 del regolamento riguardanti i fornitori di servizio.
In vigore dal 4 gen 2018
1. Il responsabile dell'unità ATS che, in violazione dell', paragrafo 1, del regolamento, non si coordina con l'unità centrale ATFM, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Il responsabile dell'unità ATS che, in violazione dell', paragrafo 3, del regolamento, non coordina le misure di ATFM con l'organismo di gestione dell'aeroporto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
3. Il responsabile dell'unità ATS che, in violazione dell', paragrafo 4, del regolamento, non notifica all'unità centrale ATFM gli eventi che possano impattare sulla capacità di controllo del traffico aereo o sulla domanda di traffico aereo, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
4. Il responsabile dell'unità ATS che, in violazione dell', paragrafo 5, del regolamento, non trasmette i dati ivi previsti all'unità centrale ATFM, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
5. Il responsabile dell'unità ATS che non ottempera agli obblighi previsti dall', paragrafo 6, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
6. Il responsabile dell'unità ATS e gli organismi di gestione aeroportuali che, in violazione dell', paragrafo 2, del regolamento, non coordinano le procedure di emergenza ivi previste sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
7. Il responsabile dell'unità ATS che, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento, non trasmette le informazioni ivi previste è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;191#art-4