Art. 3 · Autorità nazionale competente per l'applicazione delle disposizioni

Art. 3

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Autorità nazionale competente per l'applicazione delle disposizioni

In vigore dal 4 gen 2018
Autorità nazionale competente per l'applicazione delle disposizioni 1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) è l'Autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento nonché per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto. 2. Si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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