Capo VSez. I

Art. 15

Beneficiari del contributo

In vigore dal 13 giu 2017
1. Alle imprese editrici di cui all', comma 1, lettera g) sono concessi contributi volti alla tutela e alla diffusione dell'informazione italiana all'estero. 2. Possono beneficiare del contributo le imprese, comunque costituite, che editano: a) quotidiani italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero; b) periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero. 3. Si considerano prevalentemente diffusi all'estero i quotidiani e i periodici con una diffusione all'estero non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite. Per i quotidiani editi esclusivamente in formato digitale, si considerano prevalentemente diffusi all'estero quelli che raggiungono una percentuale di utenti unici mensili all'estero non inferiore al 60 per cento del numero totale di utenti unici mensili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-15;70#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Beneficiari del contributo (Art. 15 Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.) — Testo vigente | Portale Normativo