Capo III
Art. 11
Erogazione del contributo
In vigore dal 13 giu 2017
1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all', comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi all'editoria di cui al capo II. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale.
2. Il contributo all'editoria è erogato in due rate annuali. La prima rata, da versare entro il 30 maggio successivo alla presentazione della domanda, consiste nell'anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo erogato nell'anno precedente e, comunque, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 1. La prima rata non è corrisposta se inferiore a 2.500 euro. La seconda rata è versata, a saldo, entro il termine di conclusione del procedimento indicato all'.
3. La rata di anticipo è erogata previo accertamento del possesso dei requisiti sulla base dei documenti istruttori indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'. Il pagamento della rata è subordinato alla verifica della regolarità contributiva previdenziale nonché a quella di non inadempimento ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La regolarità previdenziale si intende soddisfatta anche nel caso di ricorso giurisdizionale pendente in materia di contributi previdenziali ovvero nel caso in cui le imprese editrici hanno ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed hanno regolarmente versato le rate scadute.
4. Qualora l'impresa editrice non produca la documentazione richiesta ovvero in caso di documentazione incompleta, la stessa non può beneficiare della rata di anticipo e il contributo è liquidato in un'unica soluzione entro il termine di conclusione del procedimento ove l'istruttoria abbia dato esito positivo.
5. Le imprese editrici che presentano per la prima volta domanda di contributo possono beneficiare del pagamento della rata di anticipo a decorrere dall'annualità successiva a quella in cui percepiscono il primo contributo.
6. La rata a saldo è versata subordinatamente all'esito positivo dell'istruttoria, all'accertamento, all'atto del pagamento, della regolarità dell'impresa nel versamento dei contributi previdenziali e alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Se l'impresa che ha beneficiato dell'anticipo non risulta in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione al contributo, l'impresa è tenuta alla restituzione di quanto versato a titolo di anticipo. L'amministrazione può anche procedere al recupero di tali somme mediante compensazione con eventuali crediti vantati dall'impresa nei confronti dell'amministrazione medesima.
Storico versioni
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