Sez. II

Art. 19

Procedimento per la concessione del contributo

In vigore dal 13 giu 2017
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre. 2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria cura l'istruttoria per l'ammissione al contributo con il supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo all'acquisizione della dichiarazione da parte del competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria attestante che il quotidiano è diffuso presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento e riveste interesse per la stessa. 3. Il procedimento per la concessione del contributo si conclude nel termine previsto dall'. A tale data il provvedimento è comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi.
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Procedimento per la concessione del contributo (Art. 19 Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.) — Testo vigente | Portale Normativo