Sez. II

Art. 20

Erogazione del contributo

In vigore dal 13 giu 2017
1. Le imprese editrici di cui all', commi 1 e 2, concorrono al riparto proporzionale con le imprese editrici nazionali di cui all', comma 1, lettere a), b) e c), nei limiti della quota ad esse destinata, stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all', comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. 2. Il contributo è erogato con le modalità e alle condizioni di cui all'. La rata di anticipo è liquidata previo accertamento del possesso dei requisiti sulla base dei documenti istruttori indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all', comma 1, e delle altre verifiche previste per legge. 3. Il contributo è pagato in euro ovvero, su domanda del beneficiario, nel corrispondente importo nella valuta del Paese di appartenenza determinato secondo il tasso di cambio del giorno del pagamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-15;70#art-20

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