Capo III
Art. 12
Termine di conclusione del procedimento
In vigore dal 13 giu 2017
1. Il termine di conclusione del procedimento scade il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. A tale data il provvedimento è comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi disposti annualmente ai sensi dell', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-15;70#art-12