Capo II

Art. 6

Distribuzione e vendita delle copie su carta

In vigore dal 13 giu 2017
1. Ai fini dell', comma 1, lettera e), per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne non controllate dall'impresa editrice richiedente il contributo nè ad essa collegate, quelle poste in vendita mediante abbonamento a titolo oneroso nonché mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto, non controllato dall'impresa editrice richiedente il contributo nè ad essa collegato, per una pluralità di copie qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono, altresì, considerate copie distribuite quelle cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione. 2. Non si considerano copie distribuite quelle diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco e quelle per le quali non è individuabile il prezzo di vendita. Per vendita in blocco è da intendersi la vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto. 3. Per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti di vendita non esclusivi o spedite in abbonamento a titolo oneroso, purchè considerate ammissibili in conformità ai criteri specificati al comma 1. 4. Nel caso di testate vendute in abbinamento ad altre, per le quali non è individuabile il distinto prezzo di vendita, l'individuazione del prezzo è effettuata tramite i documenti contabili di vendita, gli estratti conto del distributore, in possesso dell'impresa editrice ovvero tramite i contratti in essere con la testata abbinata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-15;70#art-6

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