Capo I
Art. 3
Soggetti non ammessi ai contributi
In vigore dal 1 mar 2020
1. Non possono accedere al contributo:
a) le imprese editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 250;
b) le imprese editrici di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;
c) le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.
Note all'articolo
- Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 10-quinquiesdecies) che "Nelle more della revisione organica della normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-15;70#art-3