Capo II

Art. 4

Cooperative giornalistiche

In vigore dal 13 giu 2017
1. Ai fini del presente decreto, per cooperative giornalistiche si intendono le società cooperative, composte da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'albo di cui all' del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. 2. Le cooperative di giornalisti possono prevedere la partecipazione alla compagine sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità ed i limiti previsti dagli della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 3. Per essere ammesse al contributo le cooperative giornalistiche devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) la mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento del contributo; b) aver associato almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime; c) aver assunto la maggioranza dei soci con contratto di lavoro a tempo indeterminato; d) aver espressamente previsto nello statuto: 1. la partecipazione alla compagine societaria degli altri giornalisti della cooperativa che ne facciano richiesta, aventi analogo rapporto di lavoro e vincolati dalla clausola di esclusiva; 2. la possibilità da parte di ciascun socio ordinario di esprimere un solo voto, indipendentemente dal valore della quota di cui sia titolare e dal ruolo svolto all'interno della cooperativa e il divieto di voto plurimo nei casi previsti dal codice civile; 3. il divieto per ciascun socio ordinario di possedere, per le cooperative composte fino ad otto soci, più di un terzo del capitale sociale e, per le altre, più di un quinto; 4. il divieto per ciascun socio ordinario di avere partecipazioni sociali in altre cooperative editrici che abbiano chiesto l'ammissione al contributo. 4. Nel caso sia verificato, in capo a taluno dei soci di una cooperativa giornalistica, il possesso di partecipazioni in altre cooperative che abbiano richiesto il contributo, tutte le cooperative coinvolte decadono dalla possibilità di accedere al contributo. 5. Ove la cooperativa giornalistica si sia avvalsa dell'istituto del ristorno previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile, la stessa deve dichiarare di aver rispettato le specifiche condizioni di legge che consentono il ricorso all'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-15;70#art-4

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