Capo IV
Art. 15
Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale
In vigore dal 31 mag 2017
Armonizzazione dei percorsi formativi
della filiera artistico-musicale
1. La formazione musicale di base è assicurata entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione.
2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definiti i requisiti formativi per l'accesso ai licei musicali e coreutici - sezione musicale.
3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all', comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e gli istituiti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli , comma 2, 7, comma 2, 10, comma 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello.
4. I corsi propedeutici sono organizzati dalle istituzioni di cui al comma 3 in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:
a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale della studentessa e dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;
b) le modalità di attivazione e la durata massima dei corsi propedeutici;
c) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, a eccezione dei licei musicali, per l'accesso ai corsi propedeutici delle loro studentesse e dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;
d) la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi propedeutici, illustrativa del curriculo svolto e dei risultati formativi ottenuti;
e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere ai corsi accademici di primo livello dell'offerta dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
5. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli istituti superiori di studi musicali, ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studentesse e studenti esclusivamente ai corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e ai corsi propedeutici di cui al comma 3.
Le studentesse e gli studenti, già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutica di base o pre accademici, di cui all', comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM, completano i loro corsi, ovvero a domanda, all'atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, a condizione che siano in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative per i «giovani talenti» a favore di studentesse e studenti minorenni, già in possesso di spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente.
7. Per le convenzioni con i licei musicali si applicano le disposizioni di cui all', comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
Storico versioni
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