Capo I

Art. 2

Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico

In vigore dal 31 mag 2017
Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico 1. Per le finalità di cui all', le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale. 2. La progettualità delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;60#art-2

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Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico (Art. 2 Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107.) — Testo vigente | Portale Normativo