Capo II
Art. 7
Reti di scuole
In vigore dal 31 mag 2017
1. Le istituzioni scolastiche possono costituire reti di scuole per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) coordinamento delle progettualità relative alla realizzazione dei temi della creatività;
b) valorizzazione delle professionalità del personale docente, sia nell'ambito delle conoscenze e delle competenze artistiche e artigianali, sia nell'ambito dell'utilizzo di metodologie didattiche innovative e laboratoriali, anche mediante appositi piani di formazione;
c) condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori;
d) stipula di accordi e partenariati con i soggetti indicati all' per lo svolgimento dei temi della creatività;
e) organizzazione di eventi, spazi creativi ed esposizioni per far conoscere le opere degli studenti, anche mediante apposite convenzioni con musei e altri istituti e luoghi della cultura;
f) promozione di iniziative mirate a valorizzare le radici culturali del territorio, con particolare riguardo al patrimonio culturale e ai luoghi delle produzioni artistiche e artigianali italiane di qualità;
g) attivazione di percorsi comuni per ampliare l'utilizzo delle tecnologie, del digitale e del multimediale nella produzione artistica e musicale in coerenza con il Piano nazionale scuola digitale (PNSD) di cui all', comma 56, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;60#art-7