Capo III

Art. 11

Poli a orientamento artistico e performativo

In vigore dal 31 mag 2017
1. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o più sezioni, curricoli verticali in almeno tre temi della creatività, possono costituirsi in poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale. 2. Ai poli, quali capofila di una rete, possono far riferimento le scuole di ogni grado dell'ambito territoriale per realizzare la progettualità relativa al settore musicale e artistico, anche al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali. 3. Per assicurare la presenza delle necessarie risorse umane e strumentali, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di altri ambiti territoriali possono partecipare ai poli. 4. Ai fini del primo avvio dei poli, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo: a) i criteri per la costituzione dei poli; b) le finalità formative; c) i modelli organizzativi; d) i criteri per la valutazione delle attività espletate dalle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle innovazioni metodologiche e curricolari. 5. Le istituzioni scolastiche costituite in poli sono destinatarie di specifiche misure finanziarie per lo sviluppo dei temi della creatività, previste dal Piano delle arti di cui all', nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all' del presente decreto.
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