Capo IV
Art. 13
Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado
In vigore dal 31 mag 2017
Promozione della pratica artistica e musicale
nella scuola secondaria di secondo grado
1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, organizzano attività comprendenti la conoscenza della storia delle arti, delle culture, dell'antichità e del patrimonio culturale, nonché la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività, anche avvalendosi dei linguaggi multimediali e delle nuove tecnologie. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado.
2. Le istituzioni scolastiche, secondo modalità definite nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano appositi spazi destinati alle studentesse e agli studenti per esporre opere, realizzare spettacoli e favorire la loro libera espressione creativa artistica.
3. Le scuole secondarie di secondo grado, organizzate nelle reti di cui all', che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività, sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano delle arti di cui all' nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'.
4. Allo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica artistica e musicale sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all', comma 3.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;60#art-13