Capo V

Art. 17

Copertura finanziaria e fabbisogno di organico

In vigore dal 31 mag 2017
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all' non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Per l'attuazione del Piano delle arti, di cui all', è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo denominato «Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività». Il Fondo, di cui al primo periodo, ha una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 202, della legge n. 107 del 2015. 3. Nell'ambito della dotazione organica di cui all', comma 68, della legge n. 107 del 2015, il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dei temi della creatività, senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 aprile 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;60#art-17

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