Capo VI
Art. 15
Effetti della composizione consensuale delle controversie
In vigore dal 3 feb 2017
Effetti della composizione consensuale
delle controversie
1. Alla prescrizione del diritto per il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza si applicano l', comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l' del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'articolo 141-quinquies del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e l'articolo 2943, quarto comma, del codice civile.
2. Fatte salve le disposizioni in materia di arbitrato, il giudice, su istanza delle parti, può sospendere sino a due anni il processo pendente per il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza quando le medesime parti hanno fatto ricorso ad una procedura di composizione consensuale della controversia. Quando la conciliazione non riesce il processo deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla formalizzazione della mancata conciliazione.
3. Il periodo di sospensione di cui al comma 2 non si computa ai fini dell' della legge 24 marzo 2001, n. 89.
4. L'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all' della legge 10 ottobre 1990, n. 287, può considerare, ai fini della irrogazione della sanzione di cui all' della medesima legge, il risarcimento del danno effettuato dall'autore della violazione a seguito di una procedura di composizione consensuale della controversia e prima della decisione dell'autorità.
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