Capo IV

Art. 11

Eccezione di trasferimento

In vigore dal 3 feb 2017
1. Nelle azioni per il risarcimento del danno, il convenuto che eccepisce il fatto che l'attore ha trasferito in tutto o in parte il sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza ha l'onere di provarlo anche chiedendo l'esibizione di prove all'attore o a terzi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-01-19;3#art-11

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